Criteri redazionali

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Ciascun testo deve essere inviato alla direzione della Rivista (redazione@dirittoepoliticadeitrasporti.it) ed essere elaborato con il programma Microsoft Word per Windows.

Articoli e saggi

Redazione degli scritti e note a piè di pagina

Per la redazione degli scritti va utilizzato il template scaricabile qui.

Il titolo va centrato e scritto in neretto. Il nome e il cognome dell’autore vanno centrati e scritti in neretto e vanno collocati sotto il titolo. Sotto il nome e il cognome dell’autore va indicata l’affiliazione. Segue l’abstract in lingua inglese, che non deve superare le 1.000 battute (spazi inclusi). Il testo dell’abstract deve essere preceduto dalla traduzione del titolo in lingua inglese.

Tutti i contributi devono essere preceduti da 5 parole chiave (es. argomenti principali, normativa e giurisprudenza citata), che vengono collocate dopo l’abstract.  

Lo scritto deve essere suddiviso in paragrafi numerati progressivamente. Prima dell’inizio del testo va inserito un sommario. Il testo deve essere giustificato.

Le note devono essere inserite automaticamente a piè di pagina e sono numerate in modo progressivo.

L’interlinea da usare è 1.0, tanto per il testo principale (incluso l’abstract) quanto per le note. Il tipo di carattere da usare è il Times New Roman e la sua dimensione è 12 per il testo principale, mentre è 10 per le note e per l’abstract.

Le citazioni vanno in carattere corsivo e tra virgolette alte (“…”).

Nel testo delle note non si va mai a capo.

Citazioni della dottrina

Il cognome dell’autore va in maiuscoletto e deve essere indicata l’iniziale del nome, che precede il cognome. Più autori della stessa opera sono separati da una virgola (es.: S. Zunarelli, M.M. Comenale Pinto, Manuale di diritto della navigazione e dei trasporti, Padova, 2016; A. Lefebvre D’Ovidio, G. Pescatore, L. Tullio, Manuale di diritto della navigazione, Milano, 2016 ). Dopo il cognome va inserita una virgola e segue il titolo dell’opera in corsivo. Dopo il titolo, seguono, separati da virgole, il numero del volume o tomo (in numeri romani, senza “vol.” o “tomo”), la città relativa alla casa editrice, l’anno di pubblicazione, il numero della pagina di riferimento preceduto da “p.” (es.: M. Libertini, Diritto della concorrenza dell’Unione Europea, Milano, 2014, p. 84; G. Ripert, Droit Maritime, I, Paris, 1952).

Delle opere comprese in collane o commentari o trattati si omette l’indicazione della collana del commentario e del trattato.

Nelle curatele, il titolo è preceduto dall’indicazione del curatore (in mancanza si inserisce “AA.VV.”) seguito dall’indicazione (a cura di) tra parentesi (es.: F.G. Scoca (a cura di), Diritto amministrativo, Torino, 2017; L. Tullio, M. Deiana (a cura di), Codice dei trasporti, Milano, 2011; A. Giorgis, sub Art. 3, 2° co., in A. Celotto, R. Bifulco, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006, p. 88 ss.).

Negli articoli contenuti in periodici (riviste, annuari, ecc.), dopo il titoloin corsivo e una virgola, segue il nome della rivista abbreviato e in corsivo, preceduto da “in”. Dopo il nome della rivista va inserita una virgola e vanno indicati, separati da una virgola, l’anno e l’indicazione della pagina citata preceduto da “p.”. Va inoltre indicato, se del caso, il numero del fascicolo della rivista in cui è pubblicato l’articolo (es.: P. Di Palma, La liberalizzazione dei diritti di traffico per le compagnie comunitarie all’interno dell’Unione, in Rass. avv. Stato, n. 1, 2005, p. 9 ss.). Se la rivista è divisa in più parti, si cita anche la parte. In talune riviste vanno invece citate le colonne e non le pagine (es.: P. Grossi, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, in Foro it., 2002, V, c. 151 ss.).

Per le voci enciclopediche, va indicato il volume, separato dalla città di edizione e dall’anno (es.: A. Sciolla Lagrange, voce Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (OACI), in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1990; F.G. Scoca, voce Attività amministrativa, in Enc. dir., Aggiornamento, VI, Milano, 2002, p. 75 ss.).  

Le citazioni di opere pubblicate su riviste, enciclopedie, curatele, ecc., che richiedono l’esatta individuazione della pagina iniziale del contributo, la prima citazione deve contenere anche l’indicazione della pagina iniziale dello stesso, seguita dall’indicazione (senza “p.”, ma si può aggiungere, ad es., “spec.”) della pagina citata (es.: P. Di Palma, L’illegittimità costituzionale della legge regionale della Lombardia n. 29/07 sul trasporto aereo, in Rass. avv. Stato, n. 4, 2008, p. 234 ss., spec. 236). 

Il nome delle riviste e delle enciclopedie va scritto in corsivo e abbreviato come d’uso.

Quando una stessa opera è citata più volte, le citazioni successive alla prima possono essere abbreviate indicando “op. cit.” in corsivo dopo il nome dell’autore (es.: S. Zunarelli, M.M. Comenale Pinto, op. cit., p. 12 ) se dell’autore è citata una sola opera, mentre se più sono le opere citate del medesimo autore si indicherà anche la prima parola o parte del titolo seguita da “cit.” (es.: P. Di Palma, L’illegittimità costituzionale, cit., p. 235).  

Se un autore è citato più volte in una stessa nota con opere diverse, nelle opere successive alla prima in luogo del nome e del cognome dell’autore è inserito “Id.” (es.: M.A. Sandulli, Il tempo del processo come bene della vita, in Dir. soc., n. 3, 2014, p. 561 ss.; Id., Sulle autorità indipendenti, in Foro amm./Tar, n. 2, 2008, p. 51 ss.).     

Citazioni della legislazione

Il tipo di atto normativo può essere abbreviato. Segue la data per esteso e l’eventuale numero. Non si mette la virgola fra la data e il numero dell’atto.

Le parole bis, ter, ecc., che seguono l’articolo, si scrivono in corsivo dopo un trattino (art. 2-bis).

La parola “comma” non si abbrevia (comma 2 o secondo comma). 

Gli articoli degli atti normativi dell’Unione europea sono divisi in paragrafi numerati, che andranno indicati con il simbolo “§” oppure con l’abbreviazione “par.”). I paragrafi possono essere suddivisi, a loro volta, in commi (art. 12, § 1, secondo comma).

I regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e i pareri sono citati indicando tipo di atto, numero, anno, titolo, seguiti dai dettagli di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come segue: direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GUUE L94/65).

Nelle citazioni successive è possibile citare solo il tipo di documento e il numero con l’indicazione della data (l. 241/90).

Si noti che l’anno è espresso con quattro cifre; solo negli atti dell’Unione è espresso con due fino al 1998 e con quattro dal 1999.

Per gli atti comunitari e dell’Unione europea, la sigla CEE è usata fino al 31 ottobre 1993; la sigla CE dal 1° novembre 1993 al 30 novembre 2009; la sigla UE dal 1° dicembre 2009. Inoltre, dal 1° gennaio 2015, in tutti gli atti dell’Unione (sopra richiamati) l’anno precede il numero e non si inserisce “n.”.

La legislazione citata nel testo segue le stesse regole.  

Citazioni della giurisprudenza

L’organo giudicante va sempre citato integralmente e nella sua lingua originale, con specifico riferimento all’indicazione della natura del provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto), alla data per esteso, all’eventuale numero, nonché, se del caso, il luogo di pubblicazione (ad es., rivista) in corsivo preceduto da “in”. Se esiste una nota rilevante alla sentenza, si aggiunge “con nota di …”. Tra la data e il numero della decisione non va inserita la virgola, mentre va messa tra la rivista e l’anno (anche l’eventuale numero della rivista va inserito tra virgole).

Le sezioni della Corte di Cassazione non sono indicate, ad eccezione delle Sezioni Unite e delle sezioni lavoro e penale (es.: Corte di Cassazione, sez. un., sentenza 14 febbraio 2011 n. 3665, in Dir. giur. agr. alim. amb., n. 7-8, 2011, p. 473 ss., con nota di L. Fulciniti, Valli da pesca lagunari. La Cassazione reinterpreta i beni pubblici). Per il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, va indicata la sezione prima della data (es.: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 3 ottobre 2017 n. 4614; Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 4 maggio 2018 n. 5). Per la Corte Costituzionale, la data del provvedimento è quella del deposito (Corte Costituzionale, sentenza 15 marzo 2013 n. 41).  

Le sentenze delle corti di Common Law sono citate secondo lo schema A v B. L’indicazione delle parti va in corsivo; versus va abbreviato con “v” senza che sia seguito dal punto fermo.  

Le decisioni della Corte di Giustizia dell’Unione europea si cita nel modo seguente: Corte, tipo di decisione e data, numero del caso, le parti (indicate in corsivo). Le sezioni possono essere omesse (es.: Corte di Giustizia UE, sentenza 28 aprile 2011, C-61/11, El Dridi).

Le decisioni della Corte Europea dei Diritto dell’Uomo sono citate come segue: Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sentenza 15 novembre 1996, ricorso n. 22414/93, Chahal c the United Kingdom.

Note a sentenza

Per la redazione degli scritti va utilizzato il template scaricabile qui.

La nota a sentenza deve consistere in un’analisi approfondita della pronuncia e deve contenere puntuali riferimenti di bibliografia e di giurisprudenza specifici.

Deve essere breve e non deve superare i 20.000 caratteri (spazi inclusi). La nota a sentenza non contiene né la massima né deve essere presentata di seguito al testo della sentenza, nello stesso file.

Per l’elaborazione del testo e delle note vale quanto detto sopra per i Saggi.   

Note redazionali

Le note redazionali (non firmate) pubblicate nella sezione “Giurisprudenza” non hanno titolo.

Casi e questioni

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I contributi contenuti in tale sezione hanno una maggiore libertà di forma, in quanto non contengono riferimenti bibliografici e di giurisprudenza. Tali contributi non devono superare i 10.000 caratteri (spazi inclusi) e devono essere privi di note a piè pagina (sono ammesse le note interlineari). Il testo non è, di regola, suddiviso in paragrafi.

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