Il tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 561/2006, in combinato disposto con l’articolo 4, lettera a), di tale regolamento, poiché definisce la nozione di «trasporto su strada» facendo riferimento a «qualsiasi spostamento», non può escludere dall’ambito di applicazione di detto regolamento il trasporto non commerciale su strada di merci.