Nel trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all’attività di trasporto) ha l’onere di provare il nesso esistente tra l’evento dannoso e il trasporto, essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell’evento; incombe al vettore provare che l’evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza.