Direttore responsabile Prof. Francesco Gaspari - ISSN 2612-5056

  • English
HomeCorte di Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427

Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427

In ambito di contratto di trasporto aereo, il diritto alla compensazione pecuniaria, previsto dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004 in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, avente natura indennitaria, non è assoggettato al termine di decadenza previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal del 1999, il cui ambito di operatività è limitato alle azioni di carattere risarcitorio, dovendo, peraltro, escludersi che il rinvio operato dal novellato art. 949 ter c.n. – che rimanda all’art. 941 c.n. – alle “norme comunitarie ” e alla “normativa internazionale” conduca all’applicazione automatica della Convenzione trattandosi di un rinvio mobile e non fisso ad una determinata disciplina.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [138.49 KB]