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HomeCorte di Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4271

Corte di Cassazione Civile, Sez. 3, Ordinanza 16 febbraio 2024, n. 4271

In tema di trasporto marittimo di persone, alla domanda di risarcimento del danno alla persona da inadempimento contrattuale – non potendosi applicare né il termine biennale di prescrizione previsto dall’art. 16 della Convenzione di Atene del 1974 se il fatto è antecedente al momento in cui ad essa è stata data esecuzione nell’ordinamento, né i termini previsti dagli artt. 94 e 95 del codice del consumo che, nella formulazione ratione temporis vigente, disciplinavano la responsabilità per i danni derivanti dall’inadempimento di prestazioni comprese in un pacchetto turistico – si applica il termine di prescrizione breve di sei mesi, a decorrere dalla data dell’arrivo, previsto dall’art. 418 c.n. (Principio affermato dalla S.C. in relazione a danni derivanti da fatti avvenuti in data – 12 agosto 2007 – antecedente a quella del 31 dicembre 2012 dalla quale la Convenzione è in vigore, per l’Italia e l’Unione europea ai sensi dell’art. 12 del Regolamento CE n.392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

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