Direttore responsabile Prof. Francesco Gaspari - ISSN 2612-5056

  • English
HomeCorte di giustizia UE, Sez. IX, sentenza 3 febbraio 2022, C 20/21 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main – Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” – Contratto di prestazione di servizi – Trasporto aereo – Volo caratterizzato da una prenotazione unica confermata e effettuato in più segmenti da due vettori aerei distinti – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria – Ritardo sul primo segmento di volo – Ricorso per compensazione pecuniaria diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo dinanzi al giudice del luogo di arrivo del medesimo)

Corte di giustizia UE, Sez. IX, sentenza 3 febbraio 2022, C 20/21 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main – Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino – Competenza speciale in materia contrattuale – Nozione di “luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio” – Contratto di prestazione di servizi – Trasporto aereo – Volo caratterizzato da una prenotazione unica confermata e effettuato in più segmenti da due vettori aerei distinti – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 7 – Diritto a compensazione pecuniaria – Ritardo sul primo segmento di volo – Ricorso per compensazione pecuniaria diretto nei confronti del vettore aereo incaricato di effettuare detto primo segmento di volo dinanzi al giudice del luogo di arrivo del medesimo)