Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Compensazione pecuniaria a beneficio dei passeggeri del trasporto aereo in caso di ritardo prolungato di un volo – Perdita di tempo – Volo alternativo prenotato autonomamente dal passeggero – Passeggero arrivato alla destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto – Assenza di compensazione pecuniaria