Ai fini dell’accesso al mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi, l’art. 2, comma 227, della l. n. 244 del 2007 richiede il subentro, tramite cessione di azienda o di ramo aziendale, nell’attività di impresa del cedente, in tal modo presupponendo il trasferimento, in favore del cessionario, di beni, mobili o immobili, che compongono, nel loro complesso, l’azienda o un ramo di essa, non essendo, invece, sufficiente il mero trasferimento della licenza, posto che questa, non essendo un bene suscettibile di atti di disposizione negoziali privati, atteso il suo carattere personale, non può essere ricompresa tra gli elementi materiali o immateriali il cui insieme costituisce l’azienda.