Corte di giustizia UE, Sez. I, sentenza 21 dicembre 2021, n. 263/20 (Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Prenotazione di un volo tramite una piattaforma elettronica – Anticipazione, ad opera del vettore aereo operativo, dell’orario di partenza del volo – Qualificazione – Ricezione dell’informazione sull’anticipazione ad un indirizzo di posta elettronica che non appartiene ai passeggeri coinvolti – Direttiva 2000/31/CE – Commercio elettronico – Articolo 11 – Presunzione di ricezione – Portata dell’obbligo di informazione del vettore aereo operativo)